IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette ai fini speciali e le proposte di istituzioni ex novo dei diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 relativo alla nuova tabella XLIV dell'ordinamento didattico universitario; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 21 aprile 1995; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli da 1301 a 1307, relativi alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, sono soppressi.